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Dopo la "deregulation" introdotta dal governo con il decreto Gasparri
Immediata la prevenzione contro la diffusione incontrollata delle antenne
Cadoneghe deve individuare le aree protette e quelle sicure per l'installazione
di Mirco Gastaldon
La sostanziale deregulation in materia di antenne introdotta dal decreto legislativo "Gasparri-Lunardi", approvato dal consiglio dei ministri del 2 agosto 2002, supera le regolamentazioni fino ad ora predisposte dai Comuni che prevedevano forti gradi di tutela e prevenzione, giustificati da motivazioni di tipo igienico-sanitaria.
La potestà legislativa di Stato- Regioni in materia di tutela della salute (prevista dall'art. 117, secondo comma della Costituzione) sembra consentire alla regione Veneto, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale, di stabilire criteri utili ai Comuni per disciplinare, sia pure con minor "forza" rispetto al passato, le installazioni di impianti di telefonia mobile.
Non esiste al momento specifica normativa regionale in merito e l'unico riferimento finora esistente era rappresentato dalla circolare regionale n. 12 del 12 luglio 2001 la quale contiene solo proposte di individuazione e/o esclusione di siti che, per quanto detto sopra, allo stato attuale l'Ente non può più imporre.
Ancor prima dell'approvazione del decreto legislativo "Gasparri-Lunardi", la giurisprudenza era ricca di decisioni che superavano i limiti posti dai regolamenti comunali in quanto eccessivamente restrittivi e basati su presunte, e non giuridicamente riconosciute, competenze in materia igienico-sanitaria.
L'intervento legislativo è stato motivano con la necessità dei titolari di licenza Umts di installare, data la particolare tecnologia (area servita ridotta con conseguente maggior numero di impianti installati e maggiore potenza emessa) un numero notevole di impianti in breve per avviare il citato servizio.
Di fronte a questa situazione nella quale ogni gestore potrà liberamente chiedere di installare in qualsiasi zona, non solo pubblica ma anche privata, le antenne, è comunque opportuno che il Comune si attivi tempestivamente. Si ritiene infatti che i gestori potranno favorevolmente accettare i siti e le condizioni proposte dall'Ente per l'installazione se questi contempereranno le loro necessità. Nel caso che l'ente si presenti con chiusure e restrizioni eccessive, siti non appetibili o vincoli di particolare peso, i gestori potranno, ora più di prima, rivolgersi con successo ad aree alternative private ed incontrollate (vicinanza scuole, asili, ospedali). Il Comune, a fronte di una legge nazionale tanto permissiva, può solo permettersi delle minime richieste di tutela.
Conseguentemente il Comune di Cadoneghe, In relazione a quanto detto, si è da subito attivato proponendo una variante al PRG esistente al fine di indicare le zone di sicura tutela e le zone che si auspica non siano oggetto di installazione. Questo ben sapendo che oggi più di ieri gli operatori hanno la facoltà di installare molto più liberamente i loro ripetitori di telefonia mobile.
Queste le zone e i siti che si proporrà a tal fine di includere nella variante:
- scuole e asili e relative pertinenze (esclusione della zona per un raggio di almeno 100 metri);
- zone con vincolo ambientale-paesaggistico (fiume Tergola);
- parchi di piccola dimensione (si intende piccolo un parco della superficie di circa 2.500 mq);
- siti di interesse architettonico e storico (le case "storiche" individuate nel Prg e chiese storiche).
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